(massima n. 1)
Anche il ricorso per revocazione č soggetto, a pena di inammissibilitā, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi č il principio dell'autosufficienza proprio del ricorso per cassazione; ne discende che esso č inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull'originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non č idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria.