(massima n. 1)
Nei confronti dei privati, siano essi parti o terzi, non è ammissibile la richiesta di informazioni, prevista dall'art. 213 c.p.c. solo nei confronti della pubblica amministrazione, bensì, unicamente, l'ordine di esibizione disciplinato dall'art. 210 c.p.c.; tale ordine costituisce provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito, che deve riguardare documenti specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza ai fini della prova dei fatti controversi, sicché il mancato ordine è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione.