(massima n. 1)
L'acquiescenza ad una sentenza, con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione ai sensi dell'art. 329, primo comma, c.p.c., presuppone che il comportamento posto in essere dall'interessato – dal quale sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia – si riferisca allo specifico rapporto oggetto dell'intervenuta sentenza. Ne consegue, pertanto, che l'acquiescenza tacita non è ravvisabile allorché il comportamento tenuto dall'interessato concerna pretese creditorie diverse, ossia rapporti autonomi con altri soggetti o con lo stesso soggetto ma per periodi diversi.