(massima n. 1)
Il provvedimento che dispone la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., può essere impugnato esclusivamente con regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non anche con conflitto di competenza ex art. 45 stesso codice, atteso che sia l'art. 42 che l'art. 45 citati sono disposizioni di carattere eccezionale che, a norma dell'art. 14 preleggi, non possono trovare applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati, e che, comunque, dal combinato disposto degli artt. 295 e 298 c.p.c. si ricava che, una volta pronunziata la sospensione necessaria del processo, essendo pregiudiziale a questo altra controversia pendente innanzi allo stesso o ad altro giudice, il giudizio stesso può essere riassunto – anche nella eventualità che il provvedimento di sospensione sia stato assunto in carenza dei presupposti di legge – esclusivamente su istanza di una delle parti, e non certo ex officio o su istanza di altro giudice.