(massima n. 1)
In tema di specificitā dei motivi di ricorso per cassazione, quando si denuncia il difetto di motivazione, oltre alla precisazione del punto della controversia al quale detto difetto si riferisce, č necessaria anche l'indicazione delle questioni che si assumono obliterate nella sentenza. Pertanto non č sufficiente il richiamo generico a deduzioni e difese svolte davanti ai giudici di merito.