(massima n. 1)
L'irregolare comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, dell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli artt. 353 e 354 c.p.c., ma rende operante il potere-dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell'attivitą istruttoria impedita «in prime cure» dall'anzidetta irregolaritą.