(massima n. 1)
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune č riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimitā, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si č realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietā del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva interpretato l'art. 37 del C.C.N.L. per i dirigenti del settore assicurativo del 1988 e l'art. 35 di quello del 1991 nel senso di ritenere il godimento della pensione di invaliditā ostativo all'attribuzione dell'indennitā supplementare al dirigente licenziato).