(massima n. 1)
Nell'ipotesi di riunione di due procedimenti pendenti, rispettivamente, dinanzi al G.I. in funzione di giudice unico e dinanzi all'organo collegiale, la competenza a sospendere l'intero processo spetta (in applicazione del principio secondo cui la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., o perché implichi una pronuncia di incompetenza, sia pur temporanea, o perché comporti una limitazione dei poteri decisori, va sempre adottata, con ordinanza, dall'organo che di questi sia titolare) non al giudice istruttore in funzione di giudice unico, ma al collegio, salva facoltą, per quest'organo, di separare le cause, ovvero di sospendere solo quella di sua competenza e di rimettere le altre, per il prosieguo istruttorio e per ogni determinazione (anche sulla loro eventuale sospensione), al G.I. in funzione di giudice unico.