(massima n. 1)
In tema di tasso di riferimento degli interessi, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di decreti ministeriali determinativi del suddetto tasso, allorché essi non risultino acquisiti agli atti del giudizio di merito, in quanto – fermo restando che la loro produzione non può avvenire per la prima volta nel giudizio di legittimità, in forza del divieto di cui al primo comma dell'art. 372 c.p.c. – la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio jura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., che va coordinato con l'art. 1 delle disposizioni preliminari al c.c., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex artt. 20 del D.P.R. n. 902/76, 2 e 3 della legge n. 108 del 1996 e 15 della legge n. 183 del 1976).