(massima n. 1)
Posto che il dictum arbitrale, anche nell'arbitrato rituale, č un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisdizionali, la contestazione della deferibilitā di una controversia al giudizio degli arbitri, fondata sull'assunto che si tratti di controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, non dā luogo ad una questione di giurisdizione, ma determina l'insorgere di una questione di merito, inerente alla validitā del compromesso o della clausola compromissoria e del patto di rinuncia alla giurisdizione in essi consacrato; conseguentemente, č inammissibile la questione di giurisdizione sollevata con il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullitā del lodo.