(massima n. 1)
Nel caso di ritardo colposo dell'assicuratore nella liquidazione del danno spettante al danneggiato in cui č ravvisabile una ipotesi di cosiddetta mala gestio , sorge a carico dell'assicuratore una obbligazione ulteriore ed autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 18 della legge n. 990 del 1969, la quale, a differenza della prima, non incontra il limite del massimale, ed ha come contenuto il pagamento degli interessi e del maggior danno, secondo la disciplina dell'art. 1224 c.c., con decorrenza dalla data di costituzione in mora dell'assicuratore, coincidente con la scadenza dello spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969.