(massima n. 1)
Rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., la controversia instaurata dal preponente contro l'agente persona fisica per violazione della clausola pattizia di non concorrenza per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di agenzia, atteso che č configurabile una responsabilitā contrattuale, essendo tale clausola espressamente inserita nel contratto e collegata al pregresso rapporto e alla regolamentazione di interessi derivante dalla cessazione di esso.