(massima n. 1)
Premesso che la responsabilitā prevista dall'art. 1338 c.c., a differenza di quella di cui all'art. 1337 stesso codice, non tutela l'affidamento di una delle parti sulla conclusione del contratto, ma sulla validitā di esso, la volontā di obbligarsi della P.A. non puō dedursi, per implicito, da singoli atti, dovendo, invece, essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta ad substantiam. Ne consegue che non č configurabile una responsabilitā della P.A. per culpa in contraendo, ove l'invaliditā del contratto derivi da norme generali, da presumersi note alla generalitā dei consociati, e che escludano l'affidamento incolpevole della parte adempiente.