(massima n. 1)
La mancata sottoscrizione della sentenza di appello da parte del presidente del collegio determina la nullitą insanabile della decisione e, se rilevata nel giudizio di legittimitą, comporta la dichiarazione di nullitą della medesima sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354 e 383 c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale, in sede di rinvio, non ha la funzione della mera rinnovazione della pronunzia, ma viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia.