(massima n. 1)
Realizzatasi, a seguito di intervento volontario in primo grado, un'ipotesi di litisconsorzio processuale, in grado d'appello si realizza l'integritą del contraddittorio, indipendentemente dall'ordine del giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c., quando una delle parti costituite in giudizio succede al litisconsorte pretermesso. (Nella specie, in cui si discuteva del diritto della lavoratrice agricola all'indennitą di maternitą, l'Inps era succeduto, in corso di causa ex lege al litisconsorte pretermesso Scau).