(massima n. 1)
Il condomino – attore per la tutela di un bene comune – non può, in contrapposizione alla volontà, espressa o tacita, dell'amministratore del condominio, anch'esso parte del giudizio, disconoscere la scrittura privata intervenuta tra il condominio, in persona del precedente amministratore, ed un terzo, perché il singolo condomino non può sostituirsi a colui che rappresenta gli interessi della collettività secondo la delibera della maggioranza assembleare, ma può contestare il potere dell'amministratore di agire in nome e per conto dei condomini nella stipula del negozio racchiuso dalla scrittura.