(massima n. 1)
Il giudice di appello che rilevi la nullitą della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove (o riconvenzionali) non notificate personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullitą e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassativitą delle cause di rimessione di cui agli artt. 353, 354 del codice di rito, atteso, altresģ, che la nullitą della notificazione della citazione introduttiva (prevista dal citato art. 354) si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi de qua, presupponendo pur sempre la contumacia del convenuto una valida costituzione del rapporto processuale.