(massima n. 1)
Qualora più cause scindibili siano state definite in primo grado con unica sentenza ed i rispettivi soccombenti abbiano proposto separatamente appello, il fatto che il giudice di secondo grado pronunci soltanto su uno dei gravami, senza osservare l'obbligo di riunione di cui all'art. 335 c.p.c., non spiega effetti invalidanti sulla relativa decisione, in difetto di specifica comminatoria. (Nella specie una Commissione tributaria regionale non aveva né formalmente, né implicitamente provveduto alla riunione – in base agli artt. 49 del D.L.vo n. 546 del 1992 e 335 c.p.c. – dell'appello del contribuente, soccombente sul piano del rapporto Irpef, e di quello precedentemente proposto dall'Ufficio relativamente al capo della medesima pronuncia attinente all'Ilor; appello – quest'ultimo – il quale era rimasto l'unico deciso).