(massima n. 1)
La responsabilitā ex art. 1338 c.c., che costituisce una specificazione della responsabilitā precontrattuale di cui all'articolo precedente, presuppone non solo la colpa di una parte nell'ignorare la causa di invaliditā del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell'altra parte nel confidare nella sua validitā. (Nella specie, negata l'indennitā di disoccupazione speciale ex art. 11 Legge 223 del 1991 a causa del difetto del requisito del numero dei lavoratori licenziati previsto da una delibera CIPI, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento all'accordo sindacale intervenuto nella procedura di licenziamento, aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'accordo, in quanto il sindacato non meno della societā datrice di lavoro versava in ignoranza colpevole).