(massima n. 1)
L'opposizione proposta dalla pubblica amministrazione avverso il pignoramento presso terzi eseguito prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30), di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione, concernendo solo le modalitą temporali dell'esecuzione forzata e non l'esistenza del diritto del creditore istante di procedere alla medesima esecuzione.