(massima n. 1)
In tema di contratti di affitto a coltivatore diretto, e di crediti da questi nascenti, non si applica l'art. 429, terzo comma, c.p.c. Pertanto, configurando le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge un credito di valuta, ai fini della loro rivalutazione il creditore č tenuto, a norma dell'art. 1224, secondo comma, c.p.c., a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali.