(massima n. 2)
Il criterio indicato dall'art. 720 c.c., secondo cui gli immobili non comodamente divisibili compresi nell'eredità devono essere attribuiti preferibilmente per intero ad uno dei coeredi avente diritto alla quota maggiore con addebito dell'eccedenza, integra un criterio di massima da cui il giudice di merito può discostarsi attribuendo l'intero alla pluralità degli altri coeredi che ne abbiano fatto congiuntamente richiesta quando, secondo il suo prudente apprezzamento, ricorrono ragioni di opportunità.