(massima n. 1)
Con riguardo ad una scrittura privata (nella specie, assegno bancario), che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta — e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.) —, la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti degli artt. 214 e ss. c.p.c., ma può legittimamente assumere l'iniziativa del processo onde vedere accertata, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento (nella specie, condanna al risarcimento dei danni della banca che aveva pagato l'assegno con firma falsa).