(massima n. 1)
I provvedimenti ex art. 700 c.p.c. hanno natura strumentale e provvisoria, e sono privi dei requisiti propri della sentenza, o, comunque, di un provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale o processuale con autoritą di giudicato. Ne consegue che il relativo procedimento non provoca preclusioni o decadenze, e nel successivo giudizio di merito possono essere fatte valere tutte le eccezioni e decadenze anche non opposte nel giudizio cautelare o sulle quali il giudice adito non abbia assunto alcuna decisione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva rigettato l'appello avverso la decisione pretorile con la quale era stata dichiarata inammissibile, per inosservanza del termine ex art. 6 della legge n. 604 del 1966, la domanda diretta alla impugnativa di licenziamento senza preavviso in virtł dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non attribuendosi alcun rilievo preclusivo alla circostanza che tale decadenza non fosse stata eccepita nella fase cautelare, in cui era stato richiesto un provvedimento ex art. 700 c.p.c.).