(massima n. 1)
Poiché in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono giudice anche del fatto, potendo e dovendo esse procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze dell'istruttoria e degli atti di causa, con piena autonomia rispetto alle valutazioni del giudice a quo ed in modo indipendente dalle deduzioni delle parti, si deve reputare che la censura di omesso od insufficiente esame, da parte di quel giudice, di eccezioni, circostanze o difese che siano state avanti ad esso prospettate e si assumano influenti ai fini della decisione sulla questione di giurisdizione, come pure di contraddittorietą della motivazione al riguardo, risulta del tutto irrilevante, anche se prospettata come vizio riconducibile al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., onde se ne deve dichiarare l'inammissibilitą.