(massima n. 2)
Nel processo di divorzio, è causa di nullità l'omessa attivazione del contraddittorio (vizio non formale di attività comportante la lesione del diritto alla difesa), ma non la mancata fissazione, dopo l'udienza di comparizione di fronte al giudice istruttore che si svolge una volta conclusa la fase presidenziale, di una udienza di trattazione né l'omessa assegnazione al convenuto di un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, secondo quanto richiede, nel rito contenzioso ordinario, il testo novellato dell'art. 180, secondo comma, c.p.c., atteso che quest'ultima norma non è applicabile nel processo di divorzio, il quale è disciplinato dall'art. 4 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, con una norma speciale e completa, volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie o ostative del convenuto.