(massima n. 1)
L'onere di produrre la sentenza di cassazione nel giudizio di rinvio, non grava a pena di decadenza sulla parte che ha riassunto la causa, con la conseguenza che il suo mancato rispetto ad opera di quest'ultima non determina l'improcedibilitą del giudizio, ma impone al giudice l'assegnazione alle parti, pena l'estinzione del procedimento, di un termine per procedere al suddetto incombente. (Nella specie la Corte ha cassato la sentenza con cui il Conciliatore aveva dichiarato improcedibile il giudizio di rinvio, per avere la parte che aveva proceduto alla riassunzione depositato copia della sentenza rescindente solo all'udienza di discussione).