(massima n. 1)
I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unitą sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalitą istituzionali del servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero-professionali parasubordinati che si svolgono di norma su un piano di paritą, non esercitando l'ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo; ne deriva che le controversie che investono tali posizioni di diritto soggettivo, delle quali il medico lamenti la lesione da parte della USL, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non trova deroga a favore del giudice amministrativo per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal detto rapporto, l'illegittimitą di atti regolamentari o provvedimenti emessi dalla P.A., spettando al giudice ordinario la loro eventuale disapplicazione. (Nel caso di specie il medico convenzionato aveva chiesto il diritto al trattamento intero anche per le scelte di assistiti in deroga al massimale, previa disapplicazione dell'art. 29 del D.P.R. 28 settembre 1990, n. 315; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha anche ritenuto ininfluente la nuova disciplina sulla competenza giurisdizionale in ordine alle controversie in materia di pubblici servizi dettata dall'art. 33 del D.L.vo n. 80 del 1998 e dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000).