(massima n. 1)
Non rientra tra le ipotesi tassative di nullitā, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., nelle quali il giudice di appello č tenuto a rimettere la causa al primo giudice il caso in cui, in un giudizio possessorio, il primo giudice, decidendo direttamente il merito dopo essersi riservato, limitatamente alla richiesta di provvedimenti provvisori, aveva finito per negare alle parti l'ulteriore fase di trattazione ed istruzione del merito stesso, senza previamente fissare, al fine di unificare le due fasi in cui si articola il giudizio possessorio e definire immediatamente la lite, l'udienza di precisazione delle conclusioni, anche in relazione alla domanda riconvenzionale proposta. Pertanto, in detta ipotesi, il giudice di appello deve, in applicazione del principio della conversione delle ragioni di nullitā in motivi di impugnazione, trattenere la causa e giudicare nel merito anche in ordine alla domanda riconvenzionale.