(massima n. 1)
Non č configurabile un rapporto di litispendenza, ai fini della relativa declaratoria a norma dell'art. 39, primo comma, c.p.c. tra due cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, anche se sussiste un impedimento alla loro riunione, dovuto ad una diversitā di rito. (Impedimento peraltro non configurabile, secondo la S.C., nel caso in cui, come nella specie, si č attribuita una causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale e l'altra a quella del giudice monocratico, in quanto proposta, rispettivamente, anteriormente e successivamente al 30 aprile 1995, stante l'applicabilitā anche in tale situazione del previgente art. 274 bis, c.p.c., cui corrisponde l'attuale art. 281 nonies, a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado).