(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia pronunziato su cause legate da uno stretto rapporto di dipendenza, č applicabile la disciplina propria delle cause inscindibili, e, in particolare, in materia di gravami, del principio in base al quale, nel processo con pluralitā di parti, stante l'unitarietā del termine per l'impugnazione, la notifica della sentenza eseguita ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti. Ne consegue che, ove, a causa della scadenza del suddetto termine, sia intervenuta la decadenza dall'impugnazione, questa esplica i suoi effetti non solo nei confronti della parte che ha assunto l'iniziativa di notificare la sentenza, ma anche nei confronti delle altre parti. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva pronunziato sia sulla domanda di restituzione avanzata da due cooperative, le quali avevano venduto ad una societā, poi fallita, un certo numero di forme di parmigiano reggiano giā depositate presso i magazzini generali della locale Cassa di Risparmio, e subito costituite in pegno in favore della stessa Cassa da parte della societā acquirente, che aveva rilasciato, in pagamento delle forme, assegni bancari poi protestati, sia sulla impugnazione proposta dalle cooperative stesse avverso il riconoscimento della prelazione pignoratizia accordato dal giudice delegato al fallimento della societā debitrice in favore della Cassa di Risparmio. La S.C., nel riconoscere tra le due cause uno stretto rapporto di dipendenza, essendo la domanda di restituzione delle cooperative ricorrenti inconciliabile con il riconoscimento alla banca controricorrente della invocata prelazione, ha applicato il principio enunciato in massima, ritenendo, altresė, l'applicabilitā del termine breve previsto per la proposizione delle impugnazioni in tema di opposizione allo stato passivo, e di impugnazione di crediti ammessi, in quanto la specialitā di detto regime si estendeva alla domanda di restituzione delle ricorrenti, diretta ad escludere dal concorso dei creditori le somme ricavate dalla vendita delle forme, e, pertanto, direttamente incidente sulla formazione dello stato passivo).