(massima n. 1)
Qualora l'amministrazione espropriante deleghi ad un'impresa privata tutti i poteri e le facoltà concernenti la procedura ablativa, realizzando una concessione traslativa, il concessionario è il solo responsabile delle obbligazioni sorte o assunte in dipendenza della vicenda espropriativa; ne consegue che, in tale ipotesi, unico legittimato a resistere alla domanda di risarcimento del danno per intervenuta occupazione acquisitiva è il concessionario, a nulla rilevando che la realizzazione dell'opera sia intervenuta prima della scadenza del termine di occupazione autorizzata, in quanto, essendo stata delegata al concessionario l'intera procedura espropriativa e non la sola realizzazione dell'opera pubblica, la delega non può ritenersi esaurita con l'ultimazione dell'opera.