(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la nullità, attinente alla fase della vocatio in ius, prodotta dalla mancata indicazione nella copia notificata del ricorso della data dell'udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti, determina – in caso di mancata costituzione del convenuto – la nullità di tutti i successivi atti del processo, la cui dichiarazione, da parte del giudice d'appello, se non pregiudica la validità del ricorso e il diritto dell'attore alla decisione, comporta non già la prosecuzione del giudizio nel grado d'appello, ma la rimessione della causa al giudice di primo grado, a norma dell'art. 354 c.p.c. Infatti la ratio legis alla base delle ipotesi di tale rimessione sussiste pienamente anche riguardo alla nullità in esame, poiché, non essendo state poste in essere le condizioni minimali per l'esercizio del diritto di difesa in primo grado, in danno di una delle parti, la mancata regressione del giudizio al primo grado sarebbe lesiva dei fondamentali principi di parità tra le parti nel processo e di garanzia del contraddittorio, in particolare comportando una grave distorsione nell'equilibrio e nella struttura stessa del processo del lavoro, nonché l'espropriazione del convenuto della possibilità di ricorrere ai mezzi di tutela, quale la proposizione della domanda riconvenzionale, esperibili soltanto in primo grado.