(massima n. 1)
Deve escludersi la responsabilitą contrattuale di una scuola di sci per le lesioni che un allievo subisca nel corso di una lezione ad opera di terzi che lo investa su una pista aperta a tutti ove il maestro del quale la scuola di avvale, si trovi nella materiale impossibilitą di evitare l'evento dannoso e nel suo comportamento esulino profili di colpa.