(massima n. 1)
Il vizio di omessa attivazione del contraddittorio č un vizio non formale di attivitā e la nullitā che ne scaturisce prescinde dal principio di tassativitā di cui all'art. 156, comma primo c.p.c., soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo e al principio della conversione dei motivi di nullitā in motivi di impugnazione e le sue conseguenze si differenziano a seconda che sia fatta valere in appello, nel qual caso si fa luogo a rimessione al primo giudice solo nei casi tassativamente previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c., o in sede di legittimitā, nel qual caso deve farsi necessariamente luogo a rinvio ad altro giudice di merito; con riferimento alla nullitā per violazione del contraddittorio consistita nella mancata dissociazione dell'udienza di prima comparizione e di trattazione e nell'omessa assegnazione al convenuto del termine ex art. 180 c.p.c.: qualora il giudice d'appello ritenga sussistente il vizio, non vertendosi in un'ipotesi di cui all'articolo 354 cit., rimetterā in termini le parti per l'esercizio delle attivitā deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado, qualora lo ritenga insussistente, potrā farsi luogo a ricorso per cassazione per violazione di legge e la sentenza impugnata potrā essere cassata con rinvio ad altro giudice d'appello che provveda alla remissione in termini.