(massima n. 1)
Quando, col ricorso per cassazione, si lamenti l'omessa ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice del merito, ovvero l'omessa ammissione di consulenza tecnica, il ricorrente ha l'onere di indicare nel ricorso nel primo caso i capitoli non ammessi, e nel secondo caso il preciso atto processuale nel quale venne avanzata istanza di consulenza tecnica, dovendosi in difetto ritenere il ricorso inammissibile.