(massima n. 1)
Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo previsto dall'art. 548 c.p.c., sono litisconsorti necessari il debitore, il terzo pignorato ed il creditore procedente, con la conseguenza che la intervenuta rinuncia da parte di quest'ultimo non accettata dal debitore non esclude il litisconsorzio e, quindi, l'applicabilitą in sede di impugnazione del disposto dell'art. 331 c.p.c.