(massima n. 1)
Il caso di erronea dichiarazione da parte del giudice di primo grado della nullitā dell'atto introduttivo del giudizio (nella specie per la redazione della procura speciale alle liti su un foglio separato e tuttavia spillato al ricorso) non č ricompreso tra le ipotesi, specificate dall'art. 354 c.p.c. (non passibile di interpretazione analogica), di rimessione della causa al giudice di primo grado da parte del giudice di appello, il quale deve quindi procedere all'esame del merito della causa. Ne consegue che in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado, non č applicabile l'art. 383, ultimo comma, e la causa va rinviata ad un giudice d'appello.