(massima n. 1)
Dichiarata nulla dal giudice di appello la sentenza del giudice di primo grado per difetto di integritą del contraddittorio, all'omissione del contestuale provvedimento di rinvio della causa al primo giudice, che deve esser espresso perché alla declaratoria di nullitą non consegue necessariamente la rimessione al primo giudice, costituisce violazione dell'art. 354 c.p.c. e determina la cassazione della sentenza di appello, con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c.