(massima n. 1)
Nell'esecuzione forzata, il creditore procedente ha interesse, onde prevenire una propria responsabilitā risarcitoria a norma dell'art. 96 c.p.c., a proporre opposizione agli atti esecutivi se, dopo la sua rinuncia agli atti del processo esecutivo per l'intervenuta integrale soddisfazione del credito, si č proceduto, invece che alla dichiarazione di estinzione del processo, alla vendita del bene pignorato, sollecitata da soggetto intervenuto non legittimato.