(massima n. 1)
L'amministrazione scolastica è direttamente responsabile, in virtù del rapporto del collegamento organico con essa del personale dipendente, del danno che sia cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere probatorio del danneggiato, in tale ipotesi, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Ne consegue che, nel relativo giudizio per il risarcimento del danno, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della pubblica istruzione, che si surroga al personale predetto per gli illeciti dallo stesso compiuti (con facoltà per lo Stato di rivalersi su detto personale, ove il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa grave). Né alcuna rilevanza assume in contrario il fatto che l'infortunio si sia (come nella specie) verificato all'interno di un istituto tecnico commerciale, dotato, come tale, di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ove il danno sia ascrivibile al comportamento del personale docente, in quanto verificatosi durante le ore di lezione (anche se il minore sia stato temporaneamente affidato a personale ausiliario, dipendente, nel caso di istituto tecnico commerciale, dalla Provincia, e, pertanto, non organicamente collegato allo Stato). Infatti, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, dotati di mera autonomia amministrativa.