(massima n. 1)
Presupposto indefettibile per la denunciabilità con ricorso per cassazione, ex art. 362, secondo comma, c.p.c., di un conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione è la identità della lite cui si riferiscono le decisioni dei diversi giudici, affermative ovvero declinatorie della giurisdizione, identità da valutare alla stregua del petitum sostanziale, cioè del titolo della pretesa. Peraltro, il ricorso presentato ai fini di un supporto conflitto di giurisdizione, in realtà non configurabile alla luce dell'indicato criterio, può convertirsi in ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a condizione che manchi, nella controversia dalla quale il ricorso trae origine, una pronuncia di merito o sulla stessa giurisdizione. Parimenti, detto ricorso può essere convertito in ricorso ex art. 111, terzo comma, Cost., sempre che la questione di giurisdizione non sia stata oggetto di espressa pronuncia da parte del giudice di primo grado, le cui statuizioni non siano state gravate da appello, in guisa da soggiacere al giudicato formale, con preclusione della possibilità di riproporre la medesima questione in sede di legittimità.