(massima n. 1)
Il carattere chiuso del giudizio di rinvio – che comporta che esso è limitato al riesame dei punti che la Corte di cassazione ha indicato come meritevoli di nuova considerazione – non esclude che, ove il punto da riesaminare abbia assunto carattere assorbente nella decisione cassata che invece abbia tralasciato di esaminare altri motivi di appello, tali motivi possano essere nuovamente proposti – purché nella originaria formulazione – al giudice di rinvio per l'eventualità che egli non condivida l'impostazione della decisione contenuta nella sentenza cassata. (Nella specie la sentenza cassata aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente di una industria chimica per l'assorbente ragione del mancato rispetto del termine per la contestazione previsto dal C.C.N.L.; la Corte di cassazione aveva cassato tale sentenza per l'omessa motivazione sulla portata della clausola contrattuale applicata e sulla natura, contrattuale o meno, degli addebiti; nell'atto di riassunzione il lavoratore aveva fatto esclusivo riferimento alla norma contrattuale in questione; il giudizio di rinvio si era concluso con una dichiarazione di legittimità dell'atto di recesso, sul rilievo dell'inapplicabilità del termine contrattualmente stabilito non essendo gli addebiti di natura esclusivamente contrattuale; nel successivo giudizio in sede di legittimità la S.C. ha ritenuto inammissibili i motivi di censura riguardanti la forma e il contenuto dell'atto di licenziamento in considerazione della loro mancata riproposizione nel giudizio di rinvio).