(massima n. 1)
Nel giudizio per revocazione di una sentenza emessa in secondo grado, in cui, osservandosi, ai sensi dell'art. 400 c.p.c., le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito, trova applicazione l'art. 347 del codice di rito, la mancanza del fascicolo relativo al giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata non č comminata a pena di nullitā, potendosi la stessa risolvere in un vizio della motivazione della decisione resa.