(massima n. 1)
Il principio secondo cui incombe al ricorrente la prova della propria legittimazione ogniqualvolta il ricorso per cassazione venga proposto da soggetto diverso da quello nei cui confronti č stata pronunciata la sentenza impugnata opera solo nei casi in cui si č verificato un fenomeno successorio a titolo universale o particolare tra persone fisiche o giuridiche, di cui deve fornirsi la prova, a pena di inammissibilitą, ai sensi dell'articolo 372 c.p.c.; pertanto, non opera nell'ipotesi in cui, emanata la sentenza nei confronti della societą sottoposta ad amministrazione straordinaria, la medesima riacquisti la pienezza della propria capacitą per effetto dell'esito positivo del piano di risanamento predisposto dal commissario straordinario.