(massima n. 1)
Dal combinato disposto degli artt. 366, comma primo n. 5 e 369, comma secondo n. 3 si ricava, con argomento a contrario, che la mancata indicazione sulla copia del ricorso notificato alla controparte, degli estremi della procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore, non costituisce causa di inammissibilitą del ricorso nel caso in cui la procura stessa sia stata rilasciata anziché con atto separato con dichiarazione a margine o in calce al ricorso, ben potendo il resistente, con il controllo del deposito del ricorso in cancelleria, verificare l'anterioritą del rilascio della procura alla notificazione dell'atto di impugnazione.