(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dal fatto illecito, anche se effettuata necessariamente sulla base di criteri equitativi, deve tenersi conto della gravitā dell'illecito penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso specifico. Ne consegue che il ricorso da parte del giudice di merito al criterio della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, non č di per sé illegittimo, a condizione che si tenga conto delle peculiaritā del caso concreto, effettuando la necessaria personalizzazione del criterio alla specifica situazione, ed apportando, se del caso, i necessari correttivi, senza che la liquidazione del danno sia rimessa ad un puro automatismo.