(massima n. 1)
È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., dà disposizioni per attuare un'ordinanza cautelare dal medesimo emessa, perché quest'ultima non ha contenuto decisorio e non è irretrattabile, come si desume dalla medesima norma che dispone la proposizione di ogni altra questione nel giudizio di merito. Né l'inammissibilità del predetto regolamento verrebbe meno inquadrando la specie nel processo esecutivo, perché le disposizioni del giudice dell'esecuzione sono rimediabili con l'opposizione agli atti esecutivi.