(massima n. 1)
La nullitā della sentenza priva delle sottoscrizioni dei magistrati che l'hanno redatta č deducibile al di fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione, va rilevata anche d'ufficio, e comporta, anche in esito al giudizio di cassazione, la rimessione della causa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione. (Nella specie, la S.C., rilevata la nullitā per detto motivo della impugnata sentenza d'appello, priva di ogni sottoscrizione giusta la copia autentica prodotta ex art. 369 c.p.c., ha rinviato la causa al medesimo giudice di secondo grado).