(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 246 c.p.c., l'incapacità a testimoniare conseguente alla incompatibile esistenza, in un soggetto, della qualità di parte, anche virtuale, e di testimone, può essere eccepita dalla parte interessata al momento dell'espletamento del mezzo di prova o nella prima difesa successiva, senza di che la nullità dell'assunzione deve ritenersi definitivamente sanata per acquiescenza.